1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 3.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 4.000 euro.
Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
Chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In caso di reiterazione del reato di cui al periodo precedente, il fatto è punito con la reclusione sino ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro».
2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando la prostituzione, si è