Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 3.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 4.000 euro.
      Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
      Chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In caso di reiterazione del reato di cui al periodo precedente, il fatto è punito con la reclusione sino ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro».

      2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando la prostituzione, si è

 

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attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività».